Art. 1.
(Riconoscimento della lingua).

      1. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta dallo Stato come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.
      2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.